Art. 4.
(Delega al Governo per la riforma e l'imissione in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. In attuazione del riconoscimento della qualità di Forza di polizia disposto

 

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dall'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale conseguenti all'istituzione del nucleo provinciale di cui all'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) proroga al 31 dicembre 2008 della validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo;

          b) assunzione in ruolo, a domanda, di tutto il personale volontario che risulta iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e che ha effettuato almeno tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari ovvero che ha effettuato non meno di centoventi giorni effettivi di servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni. Le assunzioni avvengono secondo l'ordine di priorità stabilito a seguito del superamento di una prova selettiva teorico-pratica, basata sulle nozioni acquisite durante il servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previo superamento di test attitudinali e di una prova ginnica; le modalità per lo svolgimento della prova selettiva e dei test attitudinali sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

          c) previsione di una visita medica diretta ad accertare l'idoneità psico-fisica del personale idoneo all'assunzione nella mansione di vigile del fuoco;

 

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          d) previsione di un corso di formazione di base del personale assunto di durata pari a sei mesi coincidenti con il periodo di prova, di cui gli ultimi due mesi da svolgere presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco;

          e) cessazione dalla qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando la possibilità di richiamo, del personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione;

          f) individuazione, con apposito decreto del Ministro dell'interno sentiti, ove ritenuto opportuno, il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli enti locali interessati, dei distaccamenti volontari che, sulla base dell'aumento di organico e tenuto conto delle necessità di intervento, sono convertiti in distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dei distaccamenti volontari che cessano di dipendere dal medesimo Corpo e che sono convertiti in strutture operative della protezione civile sotto il coordinamento degli enti locali;

          g) previsione della gratuità dell'attività prestata dal personale volontario posto alle dipendenze degli enti locali;

          h) destinazione dei proventi derivanti dai risparmi di spesa di cui alle lettere d) e g) alla copertura economica dell'imissione in ruolo del personale di cui al presente comma;

          i) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non sono più consentiti il servizio volontario e il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolti dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell'interno e connesse a grandi eventi o a calamità naturali e con compiti di ausilio e, in ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro; previsione che, a decorrere dalla medesima data, è fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle squadre

 

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ordinarie di intervento dei vigili del fuoco in sostituzione del personale professionista;

          l) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non è più consentito il servizio civile volontario nei vigili del fuoco.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.

      3. Con uno o più decreti legislativi da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
      4. La delega di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre a quelli quantificati all'articolo 7.